Contributo del Topic Governance della Bocconi Alumni Association all’Autorità Nazionale Anticorruzione
Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Cantone ha chiesto agli addetti ai lavori di dare un contributo di commenti e proposte migliorative alla bozza delle  “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”. 

Tali linee guida sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ex legge 190/2012, e definiscono inoltre le relative implicazioni, anche in termini organizzativi.  

Il Topic Governance della Bocconi Alumni Association ha raccolto l'invito, inviando all'Anticorruzione le sue osservazioni, redatte da un gruppo di lavoro coordinato da Francesco Ippolito e comprendente Gabriella Palucci, Graziella Capellini, Alberto Girardi, Mauro Campaner ed Ivo Invernizzi.

Riporto di seguito le osservazioni inviate all'Autorità Anticorruzione dal gruppo di lavoro del Topic Governance della Bocconi Alumni Association.

Francesco Ippolito
Milano, 16 aprile 2015
info@ippolitoconsulting.com

Osservazioni sul documento ”Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”

1) Coordinamento tra il Piano Nazionale Anticorruzione e le Linee Guida: nella Premessa delle Linee Guida viene affermato che le stesse sostituiscono integralmente i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito anche PNA) in materia di misure di prevenzione della corruzione che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica; tuttavia le Linee Guida non coprono tutti i contenuti previsti dal PNA (es. approccio metodologico per l’esecuzione del risk assessment, definizione di indicatori per la valutazione dell’efficacia delle politiche di prevenzione a supporto della predisposizione della relazione annuale del Responsabile della prevenzione alla corruzione, individuazione del referenti, dei tempi e delle modalità per il monitoraggio dell’attuazione del Piano). Si suggerisce quindi di definire se per gli elementi non disciplinati all’interno delle Linee Guida si debba fare ancora riferimento a quanto previsto dal PNA. Con particolare riferimento alla metodologia per l’esecuzione del risk assessment, si segnala tuttavia che da un’analisi dei criteri di valutazione dell’impatto e della probabilità dei rischi di corruzione previsti dalla Tabella Allegato 5 del PNA, gli stessi non risultano del tutto applicabili agli enti di diritto privato; si valuti quindi l’opportunità di definire dei criteri di valutazione del rischio differenziati applicabili agli enti pubblici economici ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico.

2) Applicabilità delle Linee Guida alle società controllate dagli enti pubblici centrali: al paragrafo “2.1 Le società in controllo pubblico”, si afferma un’interpretazione estensiva della L. 190/12 anche alle società controllate dalle amministrazioni centrali, nonostante la stessa legge preveda l’applicazione della normativa anticorruzione solo ai soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome ed enti locali. Tuttavia, nelle Linee Guida non è chiaramente definito se le società controllate dagli enti pubblici centrali siano tenute all’applicazione di tutti gli adempimenti previsti dalle Linee Guida stesse, in particolare se tali società debbano adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e nominare un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Si suggerisce di integrare le Linee Guida con un paragrafo ad hoc in cui venga descritto il campo di applicazione delle stesse, con particolare riferimento agli enti privati ed agli enti pubblici economici controllati / partecipati da amministrazioni centrali.

3) Orizzonte temporale del Piano triennale di prevenzione della corruzione: al paragrafo “2.1.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, le Linee Guida non definiscono chiaramente l’orizzonte temporale del Piano e le tempistiche di aggiornamento dello stesso. In particolare, nel titolo del paragrafo sopra citato, il Piano viene definito come “triennale”, ma nel seguito del documento non vi sono riferimenti precisi relativi al periodo di applicazione. Si suggerisce quindi di regolamentare all’interno delle Linee Guida le modalità e le tempistiche di redazione e di successivo aggiornamento del Piano di prevenzione della Corruzione. 

4) Responsabilità del Consiglio di Amministrazione: al paragrafo “2.1.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, le Linee Guida prevedono che il Piano sia adottato dall’organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di Amministrazione, quale organo di indirizzo, o di altro organo con funzioni equivalenti. 
Inoltre, il paragrafo “2.1.2 Responsabile della prevenzione della Corruzione” definisce che il Responsabile della prevenzione della Corruzione sia nominato dall’organo di indirizzo della società.
Si suggerisce quindi di rafforzare il ruolo e le responsabilità del Consiglio di Amministrazione, o di altro organo equivalente, anche con riferimento al monitoraggio dell'attuazione del Piano e quindi alle attività svolte dal Responsabile di Prevenzione della Corruzione (es. flussi informativi periodici da parte del Responsabile della prevenzione della Corruzione, approvazione della Relazione annuale predisposta dal Responsabile della prevenzione della Corruzione, ecc.).
Si segnala, inoltre, la necessità di esplicitare che il Responsabile della prevenzione della Corruzione nel ruolo previsto dalla L. 190/12 riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione o ad un organo equivalente, al fine di garantire l’adeguata indipendenza richiesta nell’esercizio delle funzioni.

5) Applicabilità delle aree a rischio obbligatorie per gli enti di diritto privato: al paragrafo “2.1.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, tra i contenuti minimi del Piano vengono richiamate le attività esposte al rischio di corruzione previste dall’art. 1, co. 16 della L. 190/12 che tuttavia non risultano sempre applicabili agli enti di diritto privato a controllo pubblico o enti pubblici economici (es. emissione di provvedimenti amministrativi). Considerata la varietà degli enti di diritto privato a controllo pubblico e degli enti pubblici economici, l’identificazione delle aree a rischio dovrebbe avvenire attraverso la valutazione del contesto e della realtà dell’ente; si suggerisce quindi di prevedere nelle Linee Guida la possibilità per tali enti di derogare all’interno del Piano triennale di prevenzione della Corruzione ad alcune aree a rischio definite come obbligatore dal PNA.

6) Codice di comportamento: al paragrafo “2.1.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, tra i contenuti minimi del Piano viene richiamato il Codice di Comportamento; occorrerebbe chiarire l’eventuale riferimento al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 che tuttavia si applica solo alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001; le Linee Guida potrebbero quindi prevedere da parte degli enti privati ed enti pubblici economici l’adozione di un proprio codice di comportamento, eventualmente integrato con il Codice Etico predisposto ai sensi del D.lgs. 231/01, ispirato ai principi previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato con decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62.

7) Applicabilità della rotazione del personale agli enti di diritto privato: al paragrafo “2.1.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, tra i contenuti minimi del Piano viene richiamata la rotazione del personale o altre misure alternative; considerate le caratteristiche organizzative e competenze specifiche degli enti di diritto privato a controllo pubblico risulterebbero da valutare le modalità di applicazione di misure di rotazione del personale a tali enti. Si valuti quindi l’opportunità di prevedere la rotazione del personale non come contenuto obbligatorio del PNA, ma come un ulteriore elemento di controllo da valutare in fase di predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

8) Tutela del dipendente: al paragrafo “2.1.1 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione”, tra i contenuti minimi del Piano viene richiamata la tutela del dipendente che segnala gli illeciti; tuttavia le Linee Guida non definiscono chiaramente le modalità e l’iter di gestione della tutela del dipendente che effettua la segnalazione. Risulta quindi opportuno regolamentare all’interno delle Linee Guida delle indicazioni specifiche relative alle modalità attuative e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo di tutela del dipendente, anche in conformità a quanto già definito dall’Autorità all’interno delle “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”.

9) Integrazione del Modello 231 delle società a partecipazione pubblica: il paragrafo “2.2.1 Le misure di prevenzione della corruzione” prevede per le società a partecipazione pubblica (in cui non vi è una situazione di controllo da parte di una pubblica amministrazione) l’integrazione del Modello 231 con apposita sezione contenente le misure idonee a prevenire ulteriori fatti corruttivi previsti dalla L. 190/12; si dice tuttavia che tali società non sono tenute ad elaborare un Piano di prevenzione della Corruzione, né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione. Rimangono quindi da chiarire le modalità e le responsabilità di attuazione dell’integrazione del Modello 231, considerato che le fattispecie richiamate non rientrano nella responsabilità e vigilanza ex D.lgs. 231/01.